Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica dell'avv. Piero Motta, in nome e per conto dell'ing. Vincenzo Orlando, responsabile dell'VIII° settore del Comune di Misterbianco, relativamente all'articolo pubblicato il 31/10/2013 su LinkSicilia.it (e ripreso da M.COM il 3/11/2013) dal titolo: "Nella 'Repubblica Indipendente' di Misterbianco dissuasori mangia & bevi. E l'opposizione? Non vede, non sente, non parla...".
In nome e per conto dell'ing. Vincenzo Orlando, responsabile dell'VIII° settore del Comune di Misterbianco, che sottoscrive la presente per adesione vi rassegno quanto segue:
il su indicato articolo nel contestare scelte amministrative e mancanza di efficace opposizione politica nel Comune di Misterbianco svolge una inesatta, e diffamatoria ricostruzione di norme legislative, atti amministrativi e normative fiscali, lasciando trasparire in modo assai palese un presunto coinvolgimento in attività illecite (tanto da concludere con ipotesi di reato) del mio assistito Ing. Orlando.
All'uopo e per dipanare ogni eventuale dubbio sono stato incaricato di chiarire come in nessun caso l'ing. Orlando abbia adottato comportamenti, non solo censurabili in sede penale, ma neppure ipoteticamente viziati da illegittimità amministrativa, ma anzi funzionali e rispettosi di un contenimento della spesa pubblica a garanzia dell'intera collettività.
Invero sin da subito si chiarisce che:
-
il Comune di Misterbianco è dotato di un PGTU <Piano Generale del Traffico Urbano> giusta delibera Consiliare del 2/10/1998 n° 91. Il detto piano risulta ad oggi operativo seppur in fase di aggiornamento e rielaborazione.
-
i PGTU sono regolati dall'art. 36 del d.lvo 30/04/1992 n° 285, che in nessun caso impedisce - nell'ipotesi di assenza di PGTU ovvero (come nel nostro caso) di rielaborazione dello stesso - la possibilità di adottare provvedimenti riguardanti la disciplina del traffico stradale, specie se finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. E' infatti di tutta evidenza che non può neppure supporsi una assenza di interventi (se necessari) nell'ipotesi di non presenza del PGTU o di sua rielaborazione. Pertanto il periodo contenuto nell'articolo nel quale si scrive: “ …. pertanto il dirigente ….Ing. Orlando non è legittimato a procedere all'acquisto di paletti dissuasori in assenza della prescritta autorizzazione”, è frutto di ignoranza legis ovvero di dolosa volontà diffamatoria. Al riguardo basta leggere l’art. 192 del T.U. Enti Locali di cui al decreto legislativo n° 267/2000 e l’art. 13 L.R. 30/2000 di modifica dell'art. 56 L. 142/90 così come recepito dalla L.R. n. 48/91. Si omette di riportare l'intero dettato normativo ma le indicazioni ivi contenute consentono (a chi ne avesse voglia) la possibilità di approfondire;
-
non è affatto vero che il funzionario tecnico ing. Orlando abbia utilizzato l'artifizio di frazionare e spezzettare la somma complessiva per consentire l'affidamento diretto alla identica ditta anziché procedere ad un gara.
In tal modo il giornalista lascia intendere che vi sia una vera ipotesi di abuso in atti d'ufficio mediante una procedura illegittima per non dire illecita.NULLA DI PIÙ FALSO!
L'art. 125, comma 11, ultimo periodo del d.lvo n. 163/2006 <codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture> stabilisce infatti che: “per i servizi e le forniture di beni in economia di importo inferiore a 40.000 è consentito l'affidamento diretto”.
Ciò solo basta ed avanza per evidenziare quanto diffamante sia l'affermazione del giornalista, ma v'è di più!
L'ammontare complessivo delle forniture di paletti fin qui realizzate risulta pari ad €31.920 oltre iva, di cui €23.940 nell'esercizio 2012 ed €7.980 nell’esercizio 2013. Pertanto, anche a volere dare credito al fatto che fosse stata necessaria una unica fornitura, essa si sarebbe comunque potuta affidare ad un’unica ditta mediante affidamento diretto alla stessa.
Altresì, non va sottaciuto che attraverso lo svolgimento di più tronconi di forniture in successive fasi temporali, si è potuto procedere all'intervento che altrimenti sarebbe stato impossibile realizzare per mancanza dei fondi necessari in un’unica soluzione. Invero, altro è impegnare somme parziali per piccole forniture (peraltro da effettuarsi in esercizi finanziari differenti) altro è impegnare l’intera somma con un unico provvedimento di impegno di spesa.
In tal modo si è potuto procedere alla bisogna senza necessità di vincolare una grossa somma sin da subito! -
nell'articolo si conclude con una stupefacente affermazione secondo la quale con tale sistema si sarebbe consentito una evasione fiscale alla ditta affidataria delle forniture. Tale affermazione evidenzia la totale mancanza di approfondimento da parte del giornalista ovvero (nell'ipotesi più grave) di occultamento doloso della reale normativa nella fattispecie applicabile.
Ed infatti si precisa quanto segue: le disposizioni che disciplinano il cd. CIG (Codice identificativo Gara) e l’obbligo di versamento della contribuzione all’AVCP (cd. Tassa sulle gare) sono date dal complesso normativo di cui all’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), dalle successive deliberazioni adottate dal Consiglio dell’Autorità, e, da ultimo, dalla L. 13/08/2010 n° 136 come modificata dal D.L. n° 187/2010 convertito con modifiche dalla L. 17/12/2010 n° 217, recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (anche in questo caso gli interessati avranno la possibilità di documentarsi), che però escludono dall'obbligo di versamento della contribuzione le procedure per l'acquisizione di beni e/o servizi e per la realizzazione di lavori di importi inferiori a €40.000 (con riferimento alle Stazioni appaltanti) ovvero le procedure per l'acquisizione di beni e/o servizi e per la realizzazione di lavori di importo inferiore ad €150.00 (con riferimento ai soli operatori economici ossia ditte e/o imprese).
Peraltro, se il giornalista fosse stato più attento o meno fazioso avrebbe potuto verificare quanto sopra semplicemente collegandosi al sito dell'AVCP guardando istruzioni in vigore dal 1° gennaio 2011 e l’ultima deliberazione del 21/12/2011.
Ne consegue che nel caso di cui ci occupiamo nessuna evasione di tasse si è verificata, né da parte della ditta né da parte del Comune, in quanto l'intera procedura (anche a volere assommare tutti assieme gli affidamenti) non supera i 32.000 euro e quindi risulta del tutto esentata dall'obbligo di versamento della contribuzione all’AVCP. Infine, e per compiutezza espositiva, si precisa che in ogni caso nessuna omissione è stata commessa, posto che per ciascuna fornitura è stato regolarmente generato il relativo CIG (nella fattispecie necessario ai soli fini della tracciabilità), che risulta espressamente indicato nel rispettivo contratto di fornitura, all’uopo utilizzando l’apposita procedura semplificata prevista per la micro contrattualistica.
* * * *
Alla luce di quanto sopra esposto si chiede che la vostra testata voglia immediatamente pubblicare la presente missiva al fine di riportare la verità dei fatti che altrimenti apparirebbe differente ed estremamente dannosa per l'immagine e la serietà professionale del mio assistito.
Infine, si comunica che, in caso di omessa pubblicazione della presente ovvero in caso di omessa pubblicazione di una rettifica da parte dell'autore dell'articolo, riportante le superiori precisazioni si procederà ad inoltrare denunzia-querela alle A.G. per la palese ipotesi di violazione dell'art. 594 C.P.
A tal fine si attenderà il termine di gg. 10 dalla ricezione della presente posto che una rettifica più lontana nel tempo e meno tempestiva avrebbe un valore di chiarificazione estremamente meno efficace.
Avv. Pietro Motta
Commenti
Replica
PER COMPLETEZZA ESPOSITIVA
PER COMPLETEZZA ESPOSITIVA RIPORTO LA MIA CONTROREPLICA INVIATA AL SITO WWW.LINKSICILIA.COM
Le dichiarazioni rese dal Giornalista in sede di commento alle missiva inviata per conto dell’ing. Orlando, oltre che inopportune e fuorvianti lasciano trasparire non solo la assoluta volontà del dott. De Luca di ribadire i concetti espressi nell’articolo, ma anche di rimarcare con un inappropriato sarcasmo che l’ing. Orlando sia un burocrate poco attento, anzi decisamente furbetto oltre che essere avvezzo (almeno nelle delibere dal giornalista analizzate) ad un uso strumentale del proprio potere decisionale. In sostanza il giornalista attribuisce all’Ing. Orlando una valenza politica che varrebbe la pena di criticare.
* * * *
Circa la possibilità di critica “nulla questio” ognuno è libero di esprimere la propria opinione!
Quanto al dileggio e alla diffamazione è un’altra cosa!
Come ha avuto modo di verificare, egr. dott. De Luca, non è affatto piacevole essere oggetto di critiche specie se aspre e documentate. Tuttavia, come Ella ritiene di potere esprimere il sacrosanto diritto di critica parimenti tale diritto deve essere riconosciuto al suo interlocutore.
È vero però che a nessuno è consentito di utilizzare sarcasmo o bugie allorquando rivolge ingiuste e inveritiere critiche ad una controparte non politica.
Ed invero l’Ing. Orlardo non rappresenta alcuna parte politica ma, in base ai poteri attribuitigli dalla legge esercita esclusivamente la sua funzione.
Pertanto non può essere oggetto di dileggio specie se poi le argomentazioni addotte sono del tutto inveritiere.
A riprova di quanto appena detto ci si limita a riportare alcuni concetti (non veri) contenute nel suo articolo e poi nel commento artatamente mascherate:
1) Nel commento viene detto che “Il Comune è PRIVO del PGTU. Eventuali interventi per “il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale” dovranno essere programmati e definiti in un progetto, curato dall’Ufficio Traffico Urbano (UTU) che abbia caratteristiche mirate a risolvere una ben determinata e individuata criticità”.
Orbene quando si fanno simili affermazioni o si ha l’autorevolezza per non essere messo in dubbio ciò che viene affermato ovvero si indica la fonte da dove trae fondamento l’affermazione medesima. Ella, egr. Dott. De Luca non possiede la prima e non indica la seconda!
Di contro nella missiva di replica che la sua redazione ha inteso pubblicare sono indicate le fonti legislative che suffragano la tesi sostenuta.
2) Ancora nel suo commento viene riportato che: “Notiamo, altresì, che la fornitura complessiva dei paletti nella richiesta di rettifica è indicata scorrettamente in “31.920 oltre IVA” Comprendiamo, intuitivamente, che la somma ivata pari a 34.578,00 euro, cominci ad approssimarsi un pò troppo alla soglia dei 40.000,00 euro che avrebbero impedito l’affidamento diretto . Dunque meglio, perché dà meno nell’occhio, scrivere una cifra inferiore che non comprenda l’imposta”
Questa affermazione è veramente scandalosa non solo per il subdolo sarcasmo utilizzato, ma per l’inesatta (e questa volta non possono aversi dubbi circa la mancanza di buona fede) affermazione circa il cumulo tra imponibile ed IVA.
Egr. Dott. De Luca la norma impone il limite di spesa ad € 40.000 escluso IVA!
Per cui se si fosse voluto (come ella maldestramente vuol far intendere) “NON DARE NELL’OCCHIO” si sarebbe indicato il tetto massimo di spesa comprensivo di IVA!
3) Ella sostiene ancora che: non abbiamo ipotizzato “alcun abuso d’ufficio”, men che meno “una procedura illegittima o illecita del Dirigente”.
Rispondo a tale sua retromarcia (questa si che le rende onore se almeno l’avesse voluta inserire in un contesto di generale rettifica) riportando integralmente quanto da Ella scritto nell’articolo in questione ove si dice: RICAPITOLANDO, LE DETERMINAZINI DEL DIRIGENTE… … …SONO PIUTTOSTO, COME DIRE? DISINVOLTE. OVVIAMENTE CHI HA FATTO QUESTO NON HA LONTAMENTE PENSATRO CHE TUTTO POTREBBE LASCIARE CONFIGURARE PICCOLI REATI DI ABUSO D’UFFICIO, ARTIFICIOSO RAGGIRO DELLA NORMA E…..DULCIS IN FUNDO EVASIONE FISCALE!!!!
Decida Lei allora se aveva oppure no “ipotizzato”.
* * * *
Infine una nota a margine circa il mio modo di svolgere l’attività professionale a tutela del mio assistito.
Ognuno può pensarla come vuole tuttavia ritengo assai deplorevole che Ella abbia indicato la mia tesi difensiva (non già debole, questa è certamernte liberissimo di pensarlo e scriverlo) una “censurabile invettiva”. Ed invero l’invettiva è un’altra cosa (visto che a Lei piace l’esegesi dei termini) mentre lo scrivente si è limitato ad una necessitata rettifica di fatti ed espressioni. Quanto alla sua faziosità essa consiste proprio nel volere a tutti i costi sostenere una tesi inesatta!
Pertanto, considerato che col suo commento ha voluto ribadire in modo (se possibile) ancora più diffamante i concetti espressi a danno del mio assistito non mi resta che perseguire le vie giudiziarie!
Ultima replica per i "paletti dissuasori" di Misterbianco
Ignazio De Luca
Ultima controreplica per i
Ultima controreplica per i paletti d Misterbianco!
Orgoglioso Ignazio De Luca,
innanzi tutto grazie per la malceata ritirata da tutte le infodate accuse che in un primo tempo aveva rivolto al mio assistito, e se vuol cadere in piedi mi sta bene io non andrò oltre, anche ad un avversario deve essere riconosciuta dignità e non sarà certo il mio cliente a volerla incrinare!
La Sua serenità mi conforta e anch'io rimarrò all'interno delle 250 parole.
1. Il mio cliente è molto soddisfatto della chiarezza contenuta in tale "ultima replica" e credo non abbia più intenzione di andare oltre.
SUL PIANO DEL MERITO
Liberissimo di esprimere tutte le critiche che vuole coi limiti già evidenziati e vedo, fortunatamente, compresi!
Riguardo alla replica "il Comune è privo del PGTU" faccio presente che anche il mio Amministratore di condominio è scaduto dal mandato da oltre un anno... ma questo non significa che non sia ancora lì ad amministrare fino alla nomina di un nuovo amministratore!!!
Infine, lei ha ragione ad essere indifferente alle vie giudiziarie tanto i giornalisti non sono mai arrestati e quando c'è il rischio arriva sempre una "grazia" ( Sallusti docet)!
Egregio Avvocato Motta, Ella
Egregio Avvocato Motta, Ella mi solletica sul piano professionale e devo necessariamente correggere quando afferma che i Giornalisti non vengono arrestati. Sallusti sodale del potere corrotto e deviato non fa testo, vogliamo parlare invece del Direttore del Dibattito, Francesco Gangemi 79 anni, che giusto il 6 ottobre scorso è stato tradotto in carcere ? Solamente dopo una settimana gli sono stati concessi gli arresti domiciliari, dovendo scontare una condanna di anni 2 . Non posso rimanere non basito se Ella paragona il Suo condominio alla Città di Misterbianco che se non è " Repubblica indipendente " è sottoposta alle Leggi d'Italia.
distinti saluti
Leggo adesso tutto ciò che è
Leggo adesso tutto ciò che è stato scritto a proposito dei paletti scandalosi e devastanti. Da quello che mi è dato sapere non penso sia nella legge occupare suolo pubblico adibito alla circolazione, eppure i paletti non solo sono impiantati ai bordi dei marciapiedi anche se sono completamente inutili ( vedi alla fine di via s. Giuseppe ) ma sono ubicati anche proprio sul suolo pubblico sulle strisce zebrate. Sarebbe bastato un solo vigile con una bicicletta ed una macchina fotografica a elargire verbali e dopo appena un mese sono sicuro che nessuna macchina sarebbe stata trovata sui marciapiedi. Sarebbe stato molto più educativo piuttosto che spendere soldi e punire tutti i cittadini osservanti le regole per colpa dei maleducati i quali si infilano anche fra i paletti e a volte li piegano e li rompono. E' vero ...caro sig. De Luca prima era palma ed adesso è paletto.
Pagine