"Con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 la Corte Costituzionale ha messo la parola fine al problema dell’Iva sulle bollette TIA stabilendo finalmente che si tratta di una tassa e non di una tariffa e che la competenza è delle Commissioni tributarie escludendo di fatto la competenza dinnanzi il Giudice di Patti. Con questa sentenza si ha la certezza giuridica che l’IVA non è assolutamente dovuta sulle bollette. A questo punto occorre restituire l’Iva agli utenti".
A comunicarlo il Presidente dell’Associazione Consumatori Siciliani, Nicola Calabria. Questa sentenza inciderà sulle bollette TIA finora emesse dall’ATO 1 e dall’ATO2, ma anche da altri ATO in Sicilia. "La Corte Costituzionale non ha fatto altro" ha dichiarato Nicola Calabria "che stabilire un principio che tutti sapevamo ovvero che la TIA è una tassa e non una tariffa. Adesso ci auguriamo che i vari ATO ne prendano atto e detraggano l’IVA dalle fatture, onde evitare il contenzioso per il rimborso". "Comunque resteremo vigili a che non ci siano dei colpi di mano" conclude Calabria "sui risultati ottenuti finora a tutti i livelli giurisdizionali, affinché a qualcuno non venga in mente di beffare i cittadini".
Emerge chiaramente dal raffronto tra la TARSU di ieri e la TIA di oggi l’esistenza di forti analogie tra i due pagamenti: la natura autoritativa (l’obbligo di pagamento non è legato alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma all’utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti), la natura non sinallagmatica (la legge non attribuisce alcun rilievo alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore e utente del servizio), i criteri di commisurazione (che sia per la TARSU che per la TIA sono calcolati con riferimento alla potenziale produzione di rifiuti), la funzione di coprire i costi di smaltimento non solo dei rifiuti ‘interni’ (producibili dal singolo soggetto passivo), ma anche di quelli ‘esterni’ (rifiuti di qualunque tipo o provenienza che si trovino su strade e aree pubbliche), l’estraneità di ambedue i tributi all’ambito di applicazione dell’IVA (conseguente alla inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo, nel quale è incluso anche il costo di smaltimento dei rifiuti ‘esterni’). Logico corollario è che le controversie riguardanti la TIA debbano essere attribuite alla cognizione delle Commissioni Tributarie.
Appare utile richiamare un articolo ripreso dal Blog "La voce dell’emergenza"